PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE EDILI

A partire dal 1° ottobre 2024, entra in vigore la patente a crediti per il settore edile, sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri, ad esclusione di:

1. coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

2. imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo, sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal 1° OTTOBRE 2024.
L’accesso sarà possibile attraverso SPID personale o CIE.

 

PERIODO TRANSITORIO: Autocertificazione tramite PEC

Per agevolare l’adempimento durante le prime fasi di attuazione della normativa, è previsto un periodo transitorio, che consente alle imprese di continuare a lavorare nei cantieri inviando un’autocertificazione sostitutiva, la quale avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024.

Pertanto le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, dal 23 settembre 2024 devono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

Requisiti da certificare.

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla

normativa vigente.

 

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo:
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

 

Dal 1° novembre 2024, l’autocertificazione non sarà più valida, e tutte le imprese dovranno essere in possesso della patente rilasciata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’accesso al portale avverrà tramite SPID o CIE e consentirà di presentare la domanda ufficiale per il rilascio della patente digitale.

Attenzione: La mancata presentazione della domanda per la patente o l’operatività in cantiere senza patente dal 1° novembre 2024 comporterà sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro, oltre all’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.

SI ALLEGA IL MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONEDA INVIARE TRAMITE PEC 

(scarica da qui)